di una proposta di legge unitaria delle tre Confederazioni Federali per la modifica del Codice delle Assicurazioni. Pur concedendoci un attimo di tempo per valutare con maggiore attenzione quanto velocemente letto, non possiamo che esprimere grande soddisfazione per le modifiche che vengono proposte.
In considerazione in particolare per l’ultimo articolo delle modifiche, il numero 5, che riguarda direttamente la nostra professione lo sottoponiamo con le nostre considerazioni in merito
Articolo 5 (Attività peritale)
L’articolo 156, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dal seguente:
Art. 156 (Attività peritale)
1. L’attività professionale di perito automobilistico per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo…
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